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🔍 Nota INL n. 964 del 4 giugno 2025 – Mancata applicabilità della sanzione per assenza di “patente

10-06-2025 08:49

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🔍 Nota INL n. 964 del 4 giugno 2025 – Mancata applicabilità della sanzione per assenza di “patente a crediti” al lavoratore autonomo riqualificato

In data 4 giugno 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota prot. n. 964, ha fornito un importante chiarimento in tema di patente a crediti

In data 4 giugno 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota prot. n. 964, ha fornito un importante chiarimento in tema di patente a crediti (art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008). La situazione descritta riguarda il classico scenario del “falso lavoratore autonomo” nei cantieri edili: un titolare di ditta individuale formalmente autonomo viene in realtà sottoposto a subordinazione dal committente.

🧩 Punto fondamentale
Quando, in sede ispettiva, si accerta la sussistenza dei requisiti del lavoro subordinato, la figura dell’autonomo decade. La Nota chiarisce quindi che:
▪️ La sanzione da 6.000 € o 10% del valore lavori, originariamente prevista per la mancanza della patente a crediti, non può essere irrogata nei confronti del lavoratore riqualificato → la sua condizione soggettiva viene meno 
▪️ Rimane però dovuta nei confronti del committente (impresa affidataria), se operava senza patente, oltre alle sanzioni per la riqualificazione e per la sicurezza
▪️ Ugualmente, il committente/responsabile dei lavori non può essere sanzionato per aver omesso il controllo della patente rispetto a un soggetto poi inquadrato come lavoratore subordinato.

🎓 Implicazioni professionali

🌐 Coerenza sanzionatoria: la Nota promuove un approccio integrato, evitando sanzioni duplicate tra subordinazione e mancato possesso di patente.

Tutela del lavoratore: il professionista “pseudo-autonomo” non viene gravato da responsabilità improprie: se subordina l’attività, deve essere considerato lavoratore dipendente e tutelato come tale.

🛠 Orientamento operativo per le imprese: il focus ispettivo si sposta sul corretto inquadramento, sull’obbligo del committente di verificare la patente inizialmente, ma anche sulla coerenza tra fatti accertati e contestazioni.

📌 Conclusione:
La Nota INL n. 964/2025 (Prot. 964 del 4 giugno) chiarisce con nettezza che, in caso di lavoro autonomo fittizio, la sanzione per mancanza della patente a crediti non può essere applicata al lavoratore riqualificato, ma rimane vigente per il committente/impresa affidataria. Un passaggio importante per rafforzare la chiarezza del sistema sanzionatorio, proteggere i diritti del lavoratore e guidare le imprese verso la compliance normativa.

 

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